Art. 2.

      1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'ammontare complessivo dell'indennità e del rimborso di spese dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non può comunque essere superiore all'ammontare equivalente a dieci volte la media delle retribuzioni minime previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni al livello più basso».

 

Pag. 5